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Sez. 2, Sentenza n. 2754 del 07/10/1971 (Rv. 353925 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DEL GIUDIZIO DI DIVISIONE - ATTRIBUZIONE A CARICO DELLA MASSA OPPURE SECONDO IL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
Stato
decisa il 1971-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353925-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DEL GIUDIZIO DI DIVISIONE - ATTRIBUZIONE A CARICO DELLA MASSA OPPURE SECONDO IL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*

Nei giudizi per divisione di eredita, le spese vanno poste a carico della massa, quando sono effettuate per condurre, nell'interesse comune, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese e da inutili resistenze, e puo parlarsi percio di atteggiamenti processuali ingiustificati. (Conf 94'67, mass n 325769).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)