Sez. 2, Sentenza n. 94 del 10/01/1967 (Rv. 325769 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DEL GIUDIZIO DI DIVISIONE - A CARICO DELLA MASSA - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DEL GIUDIZIO DI DIVISIONE - A CARICO DELLA MASSA - LIMITI.*
Nei giudizi per divisione ereditaria le spese di causa vanno poste a carico della massa quando sono effettuate per condurre, nell'interesse comune, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze, quando cioe puo parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato rispetto all'esito della causa. (Conf. 793-62, 590-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)