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Sez. 2, Sentenza n. 4897 del 16/11/1989 (Rv. 464251 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - CONTROVERSIA SULLA PROPRIETÀ DI UN TERRENO INTRODOTTA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 7 LEGGE N. 399 DEL 1984 RECANTE MODIFICA DELL'ART. 15 COD. PROC. CIV. - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464251-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - CONTROVERSIA SULLA PROPRIETÀ DI UN TERRENO INTRODOTTA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 7 LEGGE N. 399 DEL 1984 RECANTE MODIFICA DELL'ART. 15 COD. PROC. CIV. - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Nella controversia relativa alla proprietà di un terreno, introdotta successivamente all'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 30 luglio 1984, n. 399, che ha modificato il testo dell'art. 15 cod. proc. civ., il valore della causa deve essere determinato moltiplicando per duecento il reddito dominicale del terreno, da calcolarsi, con riferimento alla data di proposizione della domanda, secondo il criterio posto dall'art. 24 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, inclusi gli aggiornamenti stabiliti con decreto del ministro delle Finanze. (Conf 1858/88, mass n 457800; (Conf 8172/87, mass n 455805).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 24 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)