Sez. 2, Sentenza n. 4196 del 05/04/2000 (Rv. 535344 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI | "Negatoria servitutis" - Determinazione - Criteri - Eccezione del convenuto di incompetenza per valore - Onere di dimostrare il reddito dell' immobile, aggiornato alla proposizione della domanda - Insussistenza - Obbligo del giudice, con riferimento a tale momento, di rivalutare, d'ufficio, il reddito, non aggiornato, risultante dal certificato catastale - Sussistenza - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI
Non spetta al convenuto, che eccepisca l'incompetenza per valore del giudice adito per la "negatoria servitutis" su di un terreno agricolo - controversia il cui valore va calcolato moltiplicando per cinquanta il reddito dominicale del fondo, costituito, ai sensi dell'art. 24 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, dal reddito dominicale medio ordinario, ritraibile dal terreno con l'esercizio delle attività agricole di cui al successivo art. 28, e determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo e le deduzioni da detta norma specificate, suscettibile di revisione con decreto del Ministero delle Finanze, su conforme parere della commissione censuaria centrale dimostrare l'ammontare rivalutato del reddito rivalutato, perché il giudice è tenuto, con riferimento al momento di proposizione della domanda, ad effettuare il relativo calcolo d'ufficio, moltiplicando il reddito risultante dal certificato catastale agli atti, se non aggiornato, per i coefficienti indicati nel predetto decreto, atto ufficiale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, che pertanto egli deve conoscere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 24 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)