Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 15062 del 30/06/2006 (Rv. 590945 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Nullità della notifica effettuata presso l'Avvocatura dello Stato incompetente - Omessa costituzione del convenuto - Conseguenze - Ordine di rinnovazione della notificazione - Dovere del giudice di legittimità - Sussistenza.
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE
Qualora la notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. (nella specie il Questore) sia affetta da nullità perché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. che, se eseguita, ha l'effetto di sanare tale nullità impedendo la decadenza dall'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)