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Sez. U, Sentenza n. 4573 del 06/05/1998 (Rv. 515156 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Notificazione del ricorso per cassazione affetta da nullità - Rinnovazione della notificazione - Sanatoria - Conseguenze - Esclusione della decadenza dall'impugnazione.
Stato
decisa il 1998-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515156-01

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE

In caso di notificazione del ricorso per cassazione affetta da nullità perché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione che - senza che sia necessario il rilascio di una nuova procura - ha l'effetto di sanare tale nullità impedendo la decadenza dall'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 103 art. 9, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)