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Sez. 1, Sentenza n. 4759 del 04/09/1984 (Rv. 436664 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI - OLTRE I TERMINI PREVISTI DALL'ART. 30 D.P.R. N. 1063 DEL 1962 - RIFUSIONE DEL DANNO SUBITO DALL'APPALTATORE PER IL PROLUNGAMENTO DELLA SOSPENSIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436664-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI - OLTRE I TERMINI PREVISTI DALL'ART. 30 D.P.R. N. 1063 DEL 1962 - RIFUSIONE DEL DANNO SUBITO DALL'APPALTATORE PER IL PROLUNGAMENTO DELLA SOSPENSIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Ove ricorrano i presupposti (cause di forza maggiore o ragioni di pubblico interesse o necessità) previsti dall'art. 30 del capitolato generale per le opere pubbliche approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 per la sospensione dei lavori disposta dall'amministrazione committente, e questa si protragga oltre i termini previsti dalla stessa norma, l'appaltatore ha la scelta tra lo scioglimento del contratto di appalto ovvero la sua prosecuzione, ma ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, soltanto se l'amministrazione si opponga allo scioglimento, mentre nessun diritto al compenso gli spetta ove preferisca protrarre la esecuzione del contratto.*

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)