Sez. 1, Sentenza n. 6346 del 25/03/1987 Ud. (dep. 16/05/1987) Rv. 175997 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - OBBLIGO DI TESTIMONIARE EX ART. 82 LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - SUA LIMITAZIONE AI SOGGETTI DICHIARATI NON PUNIBILI EX ART. 80 STESSA LEGGE - CONDANNATI PER CESSIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - CONSEGUENZE SULLA POSSIBILITÀ DI CONDANNA PER FAVOREGGIAMENTO PERSONALE.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - OBBLIGO DI TESTIMONIARE EX ART. 82 LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - SUA LIMITAZIONE AI SOGGETTI DICHIARATI NON PUNIBILI EX ART. 80 STESSA LEGGE - CONDANNATI PER CESSIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - CONSEGUENZE SULLA POSSIBILITÀ DI CONDANNA PER FAVOREGGIAMENTO PERSONALE.*
L'Obbligo di testimoniare ai sensi dell'art. 82 legge 22 dicembre 1975 n. 685 sussiste solo per coloro che sono stati dichiarati non punibili per avere agito alle condizioni di cui all'art. 80 stessa legge. Pertanto coloro che sono stati condannati per delitto di cessione di sostanze stupefacenti non hanno l'Obbligo di testimoniare e quindi non possono essere condannati per il reato di favoreggiamento personale, se tacciono in relazione alla individuazione delle persone da cui hanno avuto le sostanze.*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)