Sez. 6, Sentenza n. 3548 del 31/03/1989 Ud. (dep. 14/03/1990) Rv. 183676 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ - IMPUTATO DELLO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO - PROSCIOGLIMENTO IN FASE ISTRUTTORIA - OBBLIGO DI DEPORRE - ESCLUSIONE - IMPUTATO NON PUNIBILE EX ART. 80 LEGGE 685/1975 - DECLARATORIA IN SEDE ISTRUTTORIA - OBBLIGO DI DEPORRE - ESCLUSIONE - MANCATA ESPLICITA PREVISIONE TESTUALE - RICHIAMO AL PRINCIPIO EX ARTT. 348 (TERZO COMMA ULTIMA PARTE) E 465 COD. PROC. PEN. 1930 - EADEM RATIO - RICORRENZA - FALSA DEPOSIZIONE - NON PUNIBILITÀ - RAVVISABILITÀ - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ - IMPUTATO DELLO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO - PROSCIOGLIMENTO IN FASE ISTRUTTORIA - OBBLIGO DI DEPORRE - ESCLUSIONE - IMPUTATO NON PUNIBILE EX ART. 80 LEGGE 685/1975 - DECLARATORIA IN SEDE ISTRUTTORIA - OBBLIGO DI DEPORRE - ESCLUSIONE - MANCATA ESPLICITA PREVISIONE TESTUALE - RICHIAMO AL PRINCIPIO EX ARTT. 348 (TERZO COMMA ULTIMA PARTE) E 465 COD. PROC. PEN. 1930 - EADEM RATIO - RICORRENZA - FALSA DEPOSIZIONE - NON PUNIBILITÀ - RAVVISABILITÀ - FATTISPECIE.*
In tema di falsa testimonianza, l'imputato dello stesso reato o di reato connesso, dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, può essere chiamato a deporre come testimone su fatti che, comunque, possono portare all'individuazione delle persone e delle organizzazioni criminose che svolgono una attività illecita nel settore delle sostanze stupefacenti, soltanto quando la dichiarazione di non punibilità sia stata pronunciata con sentenza dibattimentale. Tale limite, pur non espresso nella disposizione dell'art. 82 prefata legge n. 685/75, si ricava considerando la identità di ratio che sorregge la (analoga) deroga di cui all'ultima parte del comma terzo dell'artt. 348 (e del corrispondente art. 465) del codice di procedura penale 1930, là dove è esplicitamente prevista la limitazione (della deroga) nei riguardi di coloro che hanno conseguito assoluzione, con le formule per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste a seguito di dibattimento. Questo, in quanto il legislatore vuole, in ogni caso, il testimone libero da qualsiasi condizionamento psicologico, tale da negativamente influire sull'accertamento della verità (nel che consiste la sua funzione), come potrebbe accadere nei riguardi di colui che abbia conseguito proscioglimento in fase istruttoria rivalutabile con il verificarsi di una ipotesi di quelle previste dall'art. 402 detto codice. (fattispecie di imputato assolto in Sede istruttoria perché non punibile ai sensi dell'art. 80, condannato per falsa testimonianza; la Corte ha annullato senza rinvio sul punto perché il fatto non costituisce reato). (V mass n 175997; (V mass n 167527).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)