Sez. 1, Sentenza n. 1835 del 11/07/1962 (Rv. 252907 - 01)
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA - QUOTE - IN GENERE - DIRITTO AL VOTO - PEGNO DI QUOTA - SPETTANZA AL CREDITORE PIGNORATIZIO - PIGNORAMENTO O SEQUESTRO DI QUOTA - SPETTANZA AL SOCIO DEBITORE.*
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA - QUOTE - IN GENERE - DIRITTO AL VOTO - PEGNO DI QUOTA - SPETTANZA AL CREDITORE PIGNORATIZIO - PIGNORAMENTO O SEQUESTRO DI QUOTA - SPETTANZA AL SOCIO DEBITORE.*
Mentre nel caso di pegno delle quote di una societa a responsabilita limitata il diritto al voto spetta al creditore pignoratizio, a norma dell'art 2352 cod civ, dettato per le societa per azioni, ma applicabile anche alle societa a responsabilita limitata, nell'ipotesi di pignoramento delle quote, come in quella di sequestro di esse, poiche proprietario delle quote con tutte le connesse facolta rimane pur sempre il debitore, ed il creditore non acquista alcun diritto reale di garanzia, ed al debitore e fatta soltanto ingiunzione di non sottrarre alla garanzia del credito i beni (cioe le quote) che si assoggettano all'espropriazione ed il loro frutto, il diritto di voto spetta al socio debitore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2352, Cod. Civ. art. 2480, Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)