Sez. 3, Sentenza n. 7409 del 12/12/1986 (Rv. 449459 - 01)
SOCIETÀ - SOCIETÀ DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - IN GENERE - NATURA - PIGNORAMENTO - MODALITÀ - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.*
SOCIETÀ - SOCIETÀ DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - IN GENERE - NATURA - PIGNORAMENTO - MODALITÀ - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.*
La quota sociale della società a responsabilità limitata - non essendo incorporata in una Azione e, quindi, in un documento avente natura di cosa materiale - è bene immateriale equiparato, ex art. 812 cod. civ., al bene mobile materiale (non iscritto in pubblico registro) e resta sottoposta alla disciplina legislativa di questa categoria di beni. Tuttavia stante la necessità della collaborazione degli organi sociali ai fini dell'individuazione della quota il pignoramento della quota stessa deve avvenire nella Forma del pignoramento presso terzi. (V 1835/62, mass n 252907).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 812, Cod. Civ. art. 2472, Cod. Proc. Civ. art. 543
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)