Sez. 3, Sentenza n. 1442 del 24/02/1983 (Rv. 426269 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE (QUINQUENNALE) - ESTERIORIZZAZIONE E CONOSCIBILITÀ DEL DANNO IN DATA POSTERIORE AL SUO VERIFICARSI - RILEVANZA AI FINI DEL SORGERE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO E DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE - FATTISPECIE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE (QUINQUENNALE) - ESTERIORIZZAZIONE E CONOSCIBILITÀ DEL DANNO IN DATA POSTERIORE AL SUO VERIFICARSI - RILEVANZA AI FINI DEL SORGERE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO E DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE - FATTISPECIE.*
In tema di responsabilità per fatto illecito, qualora il danno si esteriorizza e diventa conoscibile in data posteriore al suo verificarsi, tale successivo momento segna l'insorgere del diritto al risarcimento, e, quindi, il "dies a quo" del relativo termine di prescrizione. (nella specie, solo dopo la rimozione dell'ingessatura di un braccio, praticata al momento dell'infortunio, era emersa una riduzione permanente della funzionalità dell'arto. La suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente escluso dai giudici del merito che la prescrizione potesse iniziare a decorrere prima dell'indicato accertamento). (V 1716/79, mass n 398075).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)