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Sez. 2, Ordinanza n. 2425 del 01/02/2025 (Rv. 673882-03)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Art. 223 Codice della Strada - Provvedimento cautelare di sospensione della patente - In caso di guida in stato di ebbrezza - Condizioni - Configurabilità del reato e adozione in tempo ragionevole.
Stato
decisa il 2025-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673882-03

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

La sospensione cautelare e provvisoria ex art. 223, comma 1, c.d.s., può essere disposta anche ove la guida in stato d'ebbrezza costituisca reato (compresa l'ipotesi ex art. 186, comma 2, lett. b, c.d.s.), purché tale provvedimento intervenga in un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito.

Cod. Strada art. 223 com. 1, Cod. Strada art. 186 com. 2 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)