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Sez. 2 - , Ordinanza n. 17999 del 23/06/2021 (Rv. 661543 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente di guida - Artt. 186 e 223 del codice della strada - Differenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661543-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare/preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall'art. 223 del medesimo codice - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - risponde alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva ritenuto legittima l'applicazione della sospensione cautelare a distanza di 19 mesi dall'accertamento del fatto, senza tuttavia chiarire le ragioni per le quali il provvedimento doveva considerarsi adottato in tempo ragionevole).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 223 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)