Sez. 1, Sentenza n. 2190 del 01/03/1991 (Rv. 471119 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Impugnazione. | Ricorso per Cassazione - Termine per la proposizione - Periodo feriale - Sospensiva.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Impugnazione.
Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, contro la sentenza resa dal pretore sull'opposizione avverso ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, è soggetto a sospensione durante il periodo feriale, considerato che detta opposizione introduce un giudizio di cognizione e non è equiparabile all'opposizione all'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)