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Sez. L, Sentenza n. 2830 del 28/03/1997 (Rv. 503417 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione dei termini ex legge n. 742 del 1969 - Applicabilità - Fattispecie relativa a sanzioni irrogate dall'Ispettorato del lavoro.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503417-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione concernente l'applicazione di sanzioni amministrative disciplinate dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non rientra fra quelli per i quali l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale, né può, a tal fine, farsi rientrare fra le controversie soggette al rito del lavoro, applicabile soltanto in forza del richiamo espresso contenuto nell'art. 35 della citata legge n. 689 del 1981 nei casi in cui l'opposizione verta in tema di violazione delle norme in tema di previdenza ed assistenza obbligatorie. Ne consegue che il termine per la proposizione di un ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal pretore in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa (nella specie, comminata dall'Ispettorato del lavoro in relazione all'assunzione di lavoratori senza il tramite della competente sezione circoscrizionale per l'impiego, nonché in relazione all'omessa comunicazione alla suddetta sezione circoscrizionale della cessazione del rapporto di alcuni lavoratori) è soggetto a sospensione durante il periodo feriale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)