Sez. 5, Sentenza n. 5747 del 12/03/2007 (Rv. 596618 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - RIGETTO (INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE) | Interpretazione della norma fornita dalla Corte costituzionale - Efficacia vincolante - Esclusione - Intepretazione diversa da parte del giudice ordinario - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - RIGETTO (INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE)
L'interpretazione di una norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità, offerta dalla Corte costituzionale in una sentenza dichiarativa dell'infondatezza della questione, pur non essendo vincolante per il giudice chiamato successivamente ad applicare quella norma, rappresenta, per l'autorevolezza della fonte da cui proviene, un fondamentale contributo ermeneutico, che non può essere disconosciuto senza valida ragione: il fondamento comune delle due distinte attività, pur finalisticamente diverse, esige infatti che, al fine dell'utile risultato della certezza del diritto oggettivo, le interpretazioni non vengano a divergere, se non quando sussistano elementi sicuri per attribuire prevalenza alla tesi contraria a quella in precedenza affermata. (Principio enunciato dalla S.C. in tema di IRAP, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001).
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 29, Preleggi art. 12, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)