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Sez. U, Sentenza n. 22601 del 02/12/2004 (Rv. 580646 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Controversie di valore superiore a lire cinque milioni - Attore parte privata sprovvisto di assistenza tecnica - Ordine della commissione tributaria di conferire incarico a difensore abilitato - Necessità - Mancata emanazione - Declaratoria di inammissibilità del ricorso - Illegittimità - Fondamento (v. Corte cost. n. 189 del 2000).
Stato
decisa il 2004-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580646-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, il giudice chiamato a conoscere di una controversia di valore superiore a lire 5.000.000, a norma degli artt. 12, comma quinto, e 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è tenuto a disporre che l'attore parte privata che stia in giudizio senza assistenza tecnica si munisca di essa, conferendo incarico a difensore abilitato; con la conseguenza che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata solo a seguito della mancata esecuzione di tale ordine. Una siffatta lettura delle disposizioni del D.Lgs. n. 546 del 1992 è l'unica conforme a Costituzione, secondo la sent. n. 189 del 2000 della Corte costituzionale, non rinvenendosi interpretazioni alternative che assicurino effettività alla tutela del diritto fondamentale di difesa nel processo ed adeguata tutela contro gli atti della P.A., alla stregua degli artt. 24 e 113 Cost., ove si consideri la peculiarità del processo tributario (che, dovendo essere introdotto attraverso un meccanismo impugnatorio di determinati atti impositivi, da esercitarsi entro brevissimi termini di decadenza, già comporta, rispetto al modello classico del processo civile, fortissime compressioni di quelle garanzie costituzionali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)