Sez. 1, Sentenza n. 3768 del 26/11/2019 Cc. (dep. 29/01/2020) Rv. 278183 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Art. 656, comma 10 cod. proc. pen. - “Arresti domiciliari esecutivi” - Sospensione cautelativa del magistrato di sorveglianza - Successiva decisione del tribunale di sorveglianza - Contenuto, criteri di valutazione e conseguenti obblighi motivazionali - Indicazione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In caso di sospensione cautelativa dei cd. "arresti domiciliari esecutivi" di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., disposta dal magistrato di sorveglianza nella ricorrenza di una delle situazioni di incompatibilità indicate dal sesto comma dell'art. 47-ter ord. pen., la successiva decisione che il tribunale di sorveglianza è chiamato ad adottare ai sensi dell'art. 51-ter ord. pen. non si sostanzia nella convalida, o meno, del provvedimento cautelativo, né nella conferma o revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, siccome non ancora disposta, ma in una compiuta verifica dei presupposti legittimanti l'ammissione del condannato alla stessa - in prospettiva della prosecuzione, sostituzione o revoca della restrizione domestica - anche, ma non solo, alla luce dei rilievi del magistrato di sorveglianza; conseguentemente, le valutazioni che il tribunale è chiamato, in tal sede, a compiere ben possono estendersi a specifiche condotte (nella specie, di evasione) poste in essere durante il regime cautelativo, ma la relativa ordinanza deve render conto, attraverso adeguata motivazione, del significato concreto di dette condotte, considerate sia di per se stesse che alla stregua delle altre acquisizioni sui comportamenti precedenti e successivi del condannato, in rapporto alla sussistenza attuale delle condizioni richieste per la concessione della misura.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 10 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 61 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)