Sez. 1, Sentenza n. 41182 del 31/10/2024 Cc. (dep. 08/11/2024) Rv. 287146-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Sospensione provvisoria - Decisione intervenuta entro il termine di 30 giorni - Annullamento successivo - Irrilevanza - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza sospende cautelativamente una misura alternativa (nella specie, l'affidamento in prova in casi particolari) perde efficacia soltanto se nel termine di trenta giorni non intervenga la decisione confermativa del tribunale di sorveglianza, a nulla rilevando l'eventuale successivo annullamento di quest'ultima, in quanto gli effetti della sospensione provvisoria perdurano sino alla nuova deliberazione in sede di rinvio.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)