Sez. 4, Sentenza n. 17687 del 15/11/1989 Ud. (dep. 20/12/1989) Rv. 182907 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - ELEMENTI INTEGRANTI LA FATTISPECIE - IDONEITÀ DEGLI ATTI (COME TENTATIVO) - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - PREVEDIBILITÀ DELL'EVENTO MORTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - IPOTESI DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA - RAVVISABILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO LEGIS - INDIVIDUAZIONE DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO - VIOLAZIONE DI SPECIFICO PRECETTO DI LEGGE - RAVVISABILITÀ - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - ELEMENTI INTEGRANTI LA FATTISPECIE - IDONEITÀ DEGLI ATTI (COME TENTATIVO) - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - PREVEDIBILITÀ DELL'EVENTO MORTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - IPOTESI DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA - RAVVISABILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO LEGIS - INDIVIDUAZIONE DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO - VIOLAZIONE DI SPECIFICO PRECETTO DI LEGGE - RAVVISABILITÀ - FATTISPECIE.*
Per l'integrazione della fattispecie di omicidio preterintenzionale ex art. 584 codice penale si richiede l'accertamento di una condotta dolosa (id est.: Atti diretti a percuotere o ferire) e di un evento (morte) legato eziologicamente a tale condotta. Non essendo richiesta né l'idoneità degli Atti diretti a percuotere o ferire, né la prevedibilità dell'evento (morte), è da escludersi che tali Atti debbano necessariamente assurgere a dignità di tentativo e che l'agente debba aver potuto (ovvero, con l'ordinario discernimento, avrebbe potuto) percepire le conseguenze della sua condotta. Tuttavia, sotto quest'ultimo profilo, non può ravvisarsi, in detta fattispecie legale, una ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché, pur non condizionata nella integrazione alla prevedibilità (e, a fortiori, alla previsione) dell'evento, l'elemento soggettivo (colpa) va ricercato nell'avere disatteso il precetto di non porre in essere Atti diretti a percuotere o a ledere. Invero, è nella legge, la cui ratio sta nel porre una difesa avanzata al bene della vita dei consociati - nella considerazione che non raramente da Atti diretti a ledere (percosse, lesioni) possa, naturalisticamente (ancorché involontariamente) sopravvenire la morte del soggetto passivo, data la delicatezza degli equilibri biologici delle varie componenti la condizione di generica (difficilmente ottimale) normalità nel funzionamento degli organismi viventi, - la valutazione intorno alla prevedibilità dell'evento da cui dipende l'esistenza del delitto de quo. (fattispecie: nel corso di un litigio tra conviventi venne inferto un colpo di coltello, a fini non chiariti in Sede di merito, dal quale conseguì, non voluta né prevista, la morte dell'offeso. Il giudice del merito aveva ritenuto carente nell'elemento soggettivo un certo quid pluris che sosteneva doversi aggiungere alla condotta dolosa dell'infliggere il colpo di coltello (duplice condotta di dolo e di colpa). Tale costruzione sistematica della fattispecie in questione non è stata ritenuta corretta dalla Corte di legittimità che ha annullato la decisione di merito con rinvio, fornendo una diversa sistemazione della fattispecie legale, espressa in sintesi nella massima di cui sopra). (V mass n 173746; (V mass n 161037).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)