diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8487 del 20/08/1990 (Rv. 468953 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SOMME DOVUTE DALL'ASSICURATORE AL DANNEGGIATO - INTERESSI LEGALI - NATURA COMPENSATIVA E MORATORIA - DISTINZIONE - DECORRENZA RISPETTIVA.*
Stato
decisa il 1990-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468953-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SOMME DOVUTE DALL'ASSICURATORE AL DANNEGGIATO - INTERESSI LEGALI - NATURA COMPENSATIVA E MORATORIA - DISTINZIONE - DECORRENZA RISPETTIVA.*

In tema di Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sulle somme che l'assicuratore deve al danneggiato per il risarcimento del danno devono essere corrisposti gli interessi legali fin dalla data del sinistro; detti interessi hanno natura compensativa per il periodo che va dalla data del sinistro alla scadenza del periodo di sessanta giorni, decorrente dalla richiesta di risarcimento, concesso all'Assicurazione per valutare la fondatezza della richiesta stessa, mentre hanno natura moratoria per il periodo successivo alla detta scadenza e fino all'effettiva liquidazione del danno. (V 4599/90, mass n 467309; (V 4950/88, mass n 459775).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)