Sez. 3, Sentenza n. 4950 del 16/08/1988 (Rv. 459775 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - NATURA DEL DEBITO DEL DANNEGGIANTE E DI QUELLO DELL'ASSICURATORE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA COSTITUZIONE IN MORA, DECORRENTI, QUANTO AL DANNEGGIANTE, DALLA DATA DEL FATTO ILLECITO E, QUANTO ALL'ASSICURATORE DELL'INUTILE DECORSO DELLO SPATIUM DELIBERANDI DI SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA DEL DANNEGGIATO - EFFETTI IN TEMA DI INTERESSI MORATORI E SVALUTAZIONE MONETARIA - FATTISPECIE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - NATURA DEL DEBITO DEL DANNEGGIANTE E DI QUELLO DELL'ASSICURATORE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA COSTITUZIONE IN MORA, DECORRENTI, QUANTO AL DANNEGGIANTE, DALLA DATA DEL FATTO ILLECITO E, QUANTO ALL'ASSICURATORE DELL'INUTILE DECORSO DELLO SPATIUM DELIBERANDI DI SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA DEL DANNEGGIATO - EFFETTI IN TEMA DI INTERESSI MORATORI E SVALUTAZIONE MONETARIA - FATTISPECIE.*
Nella disciplina dell'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, a seguito del sinistro sorge a carico del danneggiante un debito aquiliano ed a carico dell'assicuratore un debito indennitario ex lege nei confronti del danneggiato, sicché mentre il danneggiante è costituito in mora dalla data del fatto illecito, l'assicuratore lo diventa soltanto dal momento dell'inutile decorso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dalla richiesta del danneggiato, che rende operante un'accessoria e coordinata obbligazione avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., gli interessi moratori ed il maggior danno costituito dalla sopravvenuta svalutazione monetaria. (nella specie, alla stregua del ribadito principio, la suprema Corte ha cassato la pronuncia di merito che aveva fatto decorrere, anche nei confronti dell'assicuratore, gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria del giorno dell'evento dannoso). (V 6233/87, mass n 454521; (V 5632/84, mass n 437305; (V 3427/84, mass n 435290; (V 5218/83, mass n 430091).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)