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Sez. 3, Sentenza n. 265 del 30/01/1967 (Rv. 326057 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO PER MORTE DI UNA DELLE PARTI - RIASSUNZIONE MEDIANTE NOTIFICA IMPERSONALE DELL'ATTO ALL'ULTIMO DOMICILIO DEL DEFUNTO - COSTITUZIONE DI UNO SOLO DEGLI EREDI - NOTIFICA DEL RICORSO PER CASSAZIONE ESEGUITA IMPERSONALMENTE AGLI EREDI PRESSO IL SOLO EREDE COSTITUITO - EFFICACIA LIMITATA A QUEST'ULTIMO - IMPUGNAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA SOLA CONDANNA SOLIDALE ALLE SPESE DEL GIUDIZIO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI EREDI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326057-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO PER MORTE DI UNA DELLE PARTI - RIASSUNZIONE MEDIANTE NOTIFICA IMPERSONALE DELL'ATTO ALL'ULTIMO DOMICILIO DEL DEFUNTO - COSTITUZIONE DI UNO SOLO DEGLI EREDI - NOTIFICA DEL RICORSO PER CASSAZIONE ESEGUITA IMPERSONALMENTE AGLI EREDI PRESSO IL SOLO EREDE COSTITUITO - EFFICACIA LIMITATA A QUEST'ULTIMO - IMPUGNAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA SOLA CONDANNA SOLIDALE ALLE SPESE DEL GIUDIZIO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI EREDI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Riassunto il procedimento d'appello dichiarato interrotto per la morte di una delle parti, mediante notificazione collettiva ed impersonale del relativo atto nell'ultimo domicilio del defunto, la notificazione dell'atto di impugnazione (ricorso per Cassazione) effettuata agli eredi impersonalmente e, per essi, all'unico erede costituitosi deve ritenersi eseguita solo nei confronti di quest'ultimo. E, qualora l'impugnazione abbia per oggetto esclusivamente la condanna solidale degli eredi al pagamento delle spese giudiziali, non deve disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi, poiche il vincolo di solidarieta relativo ad una obbligazione non determina necessita di litisconsorzio tra tutti i coobbligati ne, conseguentemente, inscindibilita della lite in cui tale obbligazione e dedotta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)