Sez. 3, Sentenza n. 13752 del 20/09/2002 (Rv. 557478 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Riforma o annullamento della sentenza disponente la distrazione - Restituzione - Legittimato passivo - Difensore distrattario - Ordine di restituzione in favore della parte - Ammissibilità in giudizio autonomo ovvero nel giudizio di appello o di rinvio.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
Nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)