Sez. 3, Sentenza n. 15571 del 10/12/2001 (Rv. 550978 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Riforma od annullamento della sentenza che abbia disposto la distrazione - Restituzione - Ordine di restituzione in favore della parte - Giudice dell'impugnazione o giudice di rinvio - Spettanza - Impugnazione per il capo relativo alla restituzione - Legittimazione - Difensore distrattario - Esclusività - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
In materia di spese giudiziali, se la sentenza che ha disposto la distrazione sia annullata o riformata, il difensore distrattario, legittimato passivo per il capo della distrazione, è tenuto a restituire le somme corrispostegli dal soccombente e tale restituzione va disposta dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice del rinvio, ed è il solo legittimato ad impugnare la sentenza per il capo relativo alla restituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)