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Sez. L, Sentenza n. 158 del 14/01/1986 (Rv. 443803 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITÀ DELL'ASSENZA DAL SERVIZIO PER DEDOTTA MALATTIA - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DEL LAVORATORE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA LETTERA RACCOMANDATA INVIATA AL DATORE DI LAVORO E CONTENENTE IL CERTIFICATO MEDICO - VALORE PROBATORIO - GENERICA CONTESTAZIONE DEL RICEVIMENTO DI DETTO CERTIFICATO - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443803-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITÀ DELL'ASSENZA DAL SERVIZIO PER DEDOTTA MALATTIA - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DEL LAVORATORE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA LETTERA RACCOMANDATA INVIATA AL DATORE DI LAVORO E CONTENENTE IL CERTIFICATO MEDICO - VALORE PROBATORIO - GENERICA CONTESTAZIONE DEL RICEVIMENTO DI DETTO CERTIFICATO - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZE.*

In ipotesi di una controversia avente ad oggetto la legittimità dell'assenza dal servizio di un lavoratore che - a sua giustificazione - assume di essere stato impedito a presentarsi al lavoro perché ammalato e, a prova dell'adempimento dell'Onere di tempestiva comunicazione del suo stato di infermità (Onere posto dall'art. 2 della legge 29 luglio 1980 n. 33), produce in giudizio l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata inviata al datore di lavoro e contenente il certificato medico relativo alla dedotta malattia, il valore probatorio di tale produzione documentale non può essere paralizzato dalla generica negazione del datore di lavoro di aver mai ricevuto il certificato suddetto, essendo invece a tal fine necessaria la specifica contestazione che il plico raccomandato contenesse tale documento, eventualmente precisando quale ne fosse il diverso contenuto. (V 5392/85, mass n 442627).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 33 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)