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Sez. L, Sentenza n. 5392 del 05/11/1985 (Rv. 442627 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - COMUNICAZIONE DELLO STATO DI MALATTIA - DISCIPLINA ANTERIORE E POSTERIORE ALLA NOVELLA N. 33 DEL 1980 - DISTINZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 33 CITATA - RIDUZIONE A DUE GIORNI DEL TERMINE PER IL RECAPITO O LA TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO DI MALATTIA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442627-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - COMUNICAZIONE DELLO STATO DI MALATTIA - DISCIPLINA ANTERIORE E POSTERIORE ALLA NOVELLA N. 33 DEL 1980 - DISTINZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 33 CITATA - RIDUZIONE A DUE GIORNI DEL TERMINE PER IL RECAPITO O LA TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO DI MALATTIA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

Mentre nel regime anteriore alla novella n. 33 del 1980 il termine entro cui il lavoratore doveva comunicare all'istituto assicuratore il suo stato di malattia era previsto - ex art. 1886 cod. civ. in Mancanza di una disciplina specifica - dalla disposizione dettata in generale dall'art. 1913 cod. civ. per la Assicurazione contro i danni ed analogamente le conseguenze della comunicazione colposamente tardiva erano disciplinate dall'art. 1915, secondo comma, cod. civ. e quindi consistevano in una riduzione dell'indennità pari al pregiudizio sofferto dallo assicuratore (sul quale ricadeva il relativo Onere probatorio), invece l'art. 2 della cit. Legge n. 33 (come modificato dall'art. 15 della legge n. 155 del 1981) - nel ridurre a due giorni il termine entro cui il lavoratore è tenuto a recapitare o trasmettere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento il certificato di malattia - ha contemplato un vero e proprio Onere che condiziona la stessa insorgenza del diritto alla relativa indennità, con la conseguenza che il mancato tempestivo inoltro del certificato non fa conseguire al lavoratore l'indennità predetta per tutto il periodo per cui si è protratto il ritardo della denuncia, a meno che non sussistano giustificati motivi (il cui Onere probatorio ricade sul lavoratore) che abbiano impedito il regolare invio di detta documentazione. (V 2572/85, mass n 440379).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Legge 29/02/1980 num. 33 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)