Sez. L, Sentenza n. 5967 del 11/10/1986 (Rv. 448323 - 01)
CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - CONTROVERSIA INERENTE A POSIZIONE CREDITORIA NEL RAPPORTO CON ENTE DI PREVIDENZA O ASSISTENZA OBBLIGATORIA - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - PREESISTENZA DI UNA DECISIONE ADOTTATA IN SEDE AMMINISTRATIVA - AUTONOMIA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - PERSISTENZA - EFFETTI.*
CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - CONTROVERSIA INERENTE A POSIZIONE CREDITORIA NEL RAPPORTO CON ENTE DI PREVIDENZA O ASSISTENZA OBBLIGATORIA - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - PREESISTENZA DI UNA DECISIONE ADOTTATA IN SEDE AMMINISTRATIVA - AUTONOMIA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - PERSISTENZA - EFFETTI.*
In materia di assistenza e di previdenza obbligatoria, i ricorsi amministrativi hanno soltanto la finalità di permettere la disamina delle controversie ai fini di una loro composizione prima che di esse sia investito il giudice ordinario, al quale spetta provvedere, vertendosi in materia di diritti soggettivi perfetti, con la conseguenza che la sussistenza di questi - attesa l'autonomia della Azione giudiziaria, che non si risolve mai in un'impugnativa delle decisioni adottate in Sede amministrativa - dev'essere dallo stesso giudice verificata indipendentemente dal contenuto di tali decisioni (nella specie, Determinazione dell'ispettorato del lavoro affermativa dell'inesistenza dell'Obbligo assicurativo antinfortunistico). (V 4997/83, mass n 429871).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)