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Sez. U, Sentenza n. 4997 del 20/07/1983 (Rv. 429871 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - CONTROVERSIA INERENTE A POSIZIONE CREDITORIA NEL RAPPORTO CON ENTE DI PREVIDENZA O ASSISTENZA OBBLIGATORIA - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - PREESISTENZA DI UNA DECISIONE, SUL CREDITO STESSO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, IN SEDE DI RICORSO GERARCHICO IMPROPRIO CONTRO PROVVEDIMENTO DELL'ISTITUTO - AUTONOMIA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - PERSISTENZA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1983-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429871-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - CONTROVERSIA INERENTE A POSIZIONE CREDITORIA NEL RAPPORTO CON ENTE DI PREVIDENZA O ASSISTENZA OBBLIGATORIA - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - PREESISTENZA DI UNA DECISIONE, SUL CREDITO STESSO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, IN SEDE DI RICORSO GERARCHICO IMPROPRIO CONTRO PROVVEDIMENTO DELL'ISTITUTO - AUTONOMIA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - PERSISTENZA - EFFETTI.*

Nella controversia inerente a posizione creditoria nel rapporto con ente di previdenza od assistenza obbligatoria, quale quella promossa dal datore di lavoro contro l'INPS per il rimborso di somme erogate ai dipendenti a titolo di assegni familiari, la circostanza che sul credito stesso sia intervenuta una decisione del ministro del lavoro e della previdenza sociale, in Sede di ricorso gerarchico improprio contro provvedimento dell'istituto, non interferisce né sulla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi, né sull'autonomia dell'Azione giudiziaria rispetto alla decisione amministrativa, la quale comporta che il fondamento della domanda va riscontrato nella sua integrità e sotto tutti i profili dedotti in giudizio, indipendentemente dal contenuto della decisione ministeriale. Ne consegue che l'INPS, anche quando tale decisione sia stata a sè sfavorevole, conserva la facoltà di contestare davanti a detto giudice la sussistenza della pretesa fatta valere nei suoi confronti, senza la necessità di invocare la disapplicazione del provvedimento del ministro. (V 3474/68).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)