Sez. 2, Sentenza n. 2549 del 11/07/1969 (Rv. 342129 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - CUMULATIVA - DI PAGAMENTO - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - CUMULATIVA - DI PAGAMENTO - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
La delegazione passiva puo avere ad oggetto sia una promessa di futuro pagamento (delegatio promittendi, con funzione creditoria), sia un pagamento immediato (delegatio solvendi o dandi, con funzione solutoria) e puo assolvere, quindi, sia alla finalita di predisporre un futuro adempimento e di rafforzare il rapporto obbligatorio, aggiungendovi un nuovo debitore (delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (delegante), la cui obbligazione diventa, peraltro, sussidiaria (delegazione cd cumulativa), sia alla finalita di rendere possibile l'adempimento, in atto, di un'obbligazione gia scaduta, ad opera di un terzo (delegato) anzicche ad opera del debitore (delegante), con funzione immediatamente solutoria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1269, Cod. Civ. art. 1268
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)