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Sez. 1, Sentenza n. 676 del 12/03/1973 (Rv. 362822 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - IN GENERE - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO A DELEGATIO PROMITTENDI - DIFFERENZE - CONDIZIONI - FORMAZIONE PROGRESSIVA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362822-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - IN GENERE - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO A DELEGATIO PROMITTENDI - DIFFERENZE - CONDIZIONI - FORMAZIONE PROGRESSIVA - AMMISSIBILITA.*

La delegazione passiva puo avere ad oggetto sia una promessa di futuro pagamento (delegatio promittendi, con funzione creditoria), sia un pagamento immediato (delegatio solvendi o dandi, con funzione solutoria); e puo assolvere, quindi, sia alla finalita di predisporre un futuro adempimento e di rafforzare il rapporto obbligatorio, aggiungendovi un nuovo debitore (delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (delegante), la cui obbligazione diventa, peraltro, sussidiaria (delegazione cosiddetta cumulativa), sia alla finalita di rendere possibile l'adempimento, in atto, di un'obbligazione gia scaduta, ad opera di un terzo (delegato) anziche ad opera del debitore (delegante), con funzione immediatamente solutoria. Attesa la struttura unitaria della delegazione, che e composta di un rapporto unico con tre soggetti e due rapporti sottostanti, debbono sussistere, per gli effetti delegatori, due condizioni, e cioe che il delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario, e che il delegato abbia assunto l'Obbligo di pagare a quest'ultimo il debito del delegante. La formazione del negozio giuridico di delegazione puo essere anche progressiva e non contestuale, senza che cio faccia venir meno la unicita del rapporto. (Conf 2549/69, mass n 342129; 1637/69, mass n 340586).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1268, Cod. Civ. art. 1269

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)