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Sez. 5, Sentenza n. 3490 del 14/02/2014 (Rv. 629638 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI | Imposte sui redditi - Determinazione del reddito di impresa - Accantonamenti iscritti nel fondo di copertura di rischi su crediti - Deducibilità - Ammissibilità - Limiti e condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629638-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, gli accantonamenti iscritti nel fondo di copertura di rischi su crediti sono deducibili, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sulla base del computo della svalutazione deducibile in ciascun esercizio nel limite dello 0, 50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, atteso che la "ratio" della citata norma è quella di escludere la deducibilità per i soli crediti coperti da garanzia assicurativa, in quanto tutelati contro il rischio dell'insolvenza, e non anche per quelli per cui tale rischio rimane a carico esclusivo del titolare. (Nella specie, la S.C., riformando la sentenza impugnata, ha ritenuto corretta l'appostazione contabile dei crediti che, correlandosi a lavori non esauriti in una singola prestazione, erano stati apprezzati dalla società contribuente tra le rimanenze finali, nella sottovoce dell'attivo che rimandava ai lavori in corso di ordinazione e, per il passivo, era bilanciata tra i debiti, alla stregua di acconti da clienti).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)