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Sez. 5, Sentenza n. 7313 del 13/05/2003 (Rv. 562962 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI | Mancato pagamento di corrispettivo per fornitura di merce - Annotazione tra i crediti inesigibili, ai sensi degli artt. 66 e 71 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Legittimità - Contabilizzazione in diminuzione dei ricavi relativi all'anno successivo - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562962-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, il mancato pagamento del corrispettivo per la fornitura di merce, per la quale sia stata emessa fattura, non legittima la relativa contabilizzazione in diminuzione dei ricavi dell'anno successivo (nella fattispecie, sulla base di nota di variazione emessa ex art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a seguito di accordo transattivo), dovendo il contribuente provvedere alla relativa annotazione tra i crediti inesigibili, ai sensi degli artt. 66, comma terzo, e 71 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, atteso che l'operazione deve ritenersi effettuata, ex art. 6 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, alla data di consegna della merce e, ove sia emessa fattura, alla data di tale emissione, con la conseguenza che la contabilizzazione non può non essere operata nell'esercizio stesso in cui tali adempimenti vengono effettuati.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 71, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)