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Sez. 1, Sentenza n. 2177 del 27/06/1968 (Rv. 334363 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE - EMESSO CON SENTENZA - CARATTERE ORDINATORIO - IMPUGNABILITA CON APPELLO O RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334363-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE - EMESSO CON SENTENZA - CARATTERE ORDINATORIO - IMPUGNABILITA CON APPELLO O RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cpc ha carattere ordinatorio, in quanto non pronuncia sulla pretesa fatta valere, attribuendo a una delle parti il bene che e in contestazione, ma regola l'attivita processuale al fine di evitare eventuali contrasti fra giudicati. Tale carattere ordinatorio permane anche se il provvedimento di sospensione e stato adottato con la Forma della sentenza, con la conseguenza che in nessun caso sono ammessi contro di esso i rimedi dell'appello o del ricorso per Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)