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Sez. 3, Sentenza n. 1871 del 24/05/1976 (Rv. 380663 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380663-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento di sospensione del processo, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, non ha i requisiti formali di una sentenza, in quanto si concreta in un'ordinanza sottoscritta dal solo Presidente e, sotto il profilo sostanziale, non ha carattere decisorio ma ordinatorio, in quanto diretto a regolare soltanto l'attivita processuale al fine di evitare eventuali contrasti di giudicato. Pertanto, esso non e impugnabile con ricorso per Cassazione, anche se si ha riguardo all'art 111 della Costituzione. (Conf 44/73, mass n 361791; (Conf 2018/69, mass n 341254; (Conf 2177/68, mass n 334363).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)