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Sez. 2, Sentenza n. 1680 del 23/03/1979 (Rv. 398030 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO IN MATERIA DIVISORIA - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE NEI CONFRONTI DI UNO DEI CONDIVIDENTI - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1979-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398030-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO IN MATERIA DIVISORIA - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE NEI CONFRONTI DI UNO DEI CONDIVIDENTI - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*

Nell'ipotesi in cui la notificazione dell'atto riassuntivo del giudizio di primo grado, vertente in materia divisoria, risulti affetta da nullita nei confronti di uno dei partecipanti alla comunione da sciogliere, rimasto assente in quella fase processuale, il giudice dell'appello non deve dichiarare la Estinzione del processo, ai sensi dell'art 307 cod proc civ, in quanto la riassunzione e gia tempestivamente avvenuta con riguardo agli altri litisconsorti necessari, ma, in applicazione dell'art 354 cod proc civ, e tenuto a rimettere la causa al primo giudice per la integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)