Sez. 2, Sentenza n. 1063 del 10/02/1983 (Rv. 425847 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE PER MORTE DELL'ATTORE - PROSECUZIONE AD OPERA DEGLI EREDI DELLO ATTORE - MEDIANTE ATTO NOTIFICATO PERSONALMENTE AL CONVENUTO, RIMASTO CONTUMACE - DIFETTO DEL CONTRADDITTORIO - CONSEGUENZE - NULLITÀ DEGLI ATTI SUCCESSIVI E DELLA SENTENZA - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE EX ART. 354 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE PER MORTE DELL'ATTORE - PROSECUZIONE AD OPERA DEGLI EREDI DELLO ATTORE - MEDIANTE ATTO NOTIFICATO PERSONALMENTE AL CONVENUTO, RIMASTO CONTUMACE - DIFETTO DEL CONTRADDITTORIO - CONSEGUENZE - NULLITÀ DEGLI ATTI SUCCESSIVI E DELLA SENTENZA - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE EX ART. 354 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
In ipotesi di riassunzione del processo interrotto per morte dello attore, ove vi si provveda tempestivamente da parte degli eredi dello stesso mediante atto notificato non al procuratore del convenuto, come prescritto dall'art. 170, primo comma, cod. proc. civ., ma personalmente a quest'ultimo, che rimanga contumace, si verifica un difetto del contraddittorio, con la conseguente nullità degli Atti successivi, compresa la sentenza, la quale nullità, rilevata in Sede di gravame, comporta non l'Estinzione del procedimento a norma dell'art. 305 cod. proc. civ., bensì la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. (applicabile anche per i vizi di notifica dell'atto di riassunzione, che deve equipararsi a quello di citazione sia in Sede di introduzione del giudizio che di integrazione del contraddittorio) per la rinnovazione della notificazione a termini dell'art. 291 cod. proc. civ.. (V 245/82, mass n 417937; (V 1680/79, mass n 398030; (V 1857/70, mass n 347851).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)