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Sez. 2, Sentenza n. 4465 del 07/10/1999 Cc. (dep. 20/11/1999) Rv. 214661 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA | Reato continuato - Individuazione della pena da rapportare ai limiti di legge entro i quali è consentita la sostituzione - Riferimento alla pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave - Necessità - Valutazione della diminuente processuale - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214661-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA

In tema di sostituzione delle pene detentive brevi, qualora sia stata concordata tra le parti e ratificata dal giudice l'applicazione della continuazione, non può tenersi conto, per individuare i limiti quantitativi della pena detentiva entro i quali, ai sensi del primo comma dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammessa la sostituzione, della riduzione premiale accordata per la scelta del rito: ed invero nell'ipotesi di sostituzione della pena irrogata per il reato continuato trova applicazione unicamente la disposizione speciale di cui al quarto comma dello stesso articolo 53, la quale individua nella pena da infliggersi per il reato più grave quella cui vanno riferiti i parametri stabiliti dal primo comma ai fini dell'applicazione del beneficio. Ne consegue che ove detta pena superi i tre mesi di reclusione, quella definitivamente concordata, ancorché ridotta oltre il limite di legge in conseguenza della diminuente processuale, non può essere sostituita con la corrispondente multa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)