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Sez. 3, Sentenza n. 45450 del 18/07/2014 Ud. (dep. 04/11/2014) Rv. 260866 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Pena sostitutiva - Reato continuato - Computo della pena da sostituire - Criteri.
Stato
decisa il 2014-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260866-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

Quando si procede nelle forme del rito abbreviato, il giudizio sulla concedibilità della pena sostitutiva alla pena detentiva breve di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981 deve essere fatto, nel caso di più reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alla quantificazione della sanzione risultante all'esito della diminuzione di un terzo di quella da irrogare in concreto e perciò dopo l'aumento determinato dalla continuazione, in deroga al principio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 53 cit. che prevede come riferimento la pena per il reato più grave prima dell'aumento per la continuazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)