Sez. 5, Sentenza n. 1540 del 24/01/2007 (Rv. 594551 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Principio di ragionevole durata del processo - Applicabilità in materia tributaria - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il principio costituzionale di ragionevole durata del processo trova applicazione anche nel contenzioso tributario, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, l'inapplicabilità al processo tributario della disciplina in materia di equa riparazione: esso, infatti, si rivolge non soltanto al giudice quale soggetto processuale, in funzione acceleratoria, ma anche e soprattutto al legislatore ordinario ed al giudice quale interprete della norma processuale, rappresentando un canone ermeneutico imprescindibile per una lettura costituzionalmente orientata delle norme che regolano il processo, nonché a tutti i protagonisti del giudizio, ivi comprese le parti, le quali, soprattutto nei processi caratterizzati dalla difesa tecnica, debbono responsabilmente collaborare a circoscrivere tempestivamente i fatti effettivamente controversi. (Principio affermato dalla S.C. in riferimento all'operatività nel processo tributario del principio di non contestazione).
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)