Sez. 1, Sentenza n. 21403 del 04/11/2005 (Rv. 584709 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo - Applicabilità ai giudizi in materia tributaria - Condizioni e limiti - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Per individuare l'area di applicazione della disciplina del diritto all'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, previsto dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001, occorre tener conto delle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle quali il giudice interno deve conformarsi, attesa la coincidenza dell'area di operatività dell'equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 con l'area delle garanzie assicurate dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In particolare, poichè la Corte considera meritevoli di tale speciale tutela i diritti e i doveri di "carattere civile" di ogni persona, e non le obbligazioni di natura pubblicistica, laddove non sia estensibile il campo di applicazione dell'art. 6 della Convenzione alle controversie tra il cittadino e il Fisco aventi ad oggetto provvedimenti impositivi (stante l'estraneità ed irriducibilità di tali vertenze al quadro di riferimento delle liti in materia civile), ciò nondimeno non può affermarsi in assoluto che tutte le controversie portate all'attenzione del giudice tributario rimangano estranee alla possibile applicazione della tutela di cui alla legge n. 89 del 2001, in quanto potrebbero rientrarvi le richieste di rimborso di somme, rifluenti nell'area delle obbligazioni privatistiche, o anche le pretese tributarie dell'amministrazione qualora siano connesse a sanzioni, che in questo caso sono suscettibili di rientrare nella seconda parte del par. 1 dell'art. 6 citato. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso della parte pubblica, essendo solo genericamente indicata nel ricorso la natura del procedimento sottoposto alla commissione tributaria, in modo da non poter escludere che esso avesse ad oggetto il profilo sanzionatorio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)