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Sez. 6, Sentenza n. 9962 del 17/06/1986 Ud. (dep. 26/09/1986) Rv. 173827 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - IRRILEVANZA DELLA "MODICA QUANTITÀ" - INAPPLICABILITÀ DELLA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE SPECIALE DELL'USO PERSONALE.*
Stato
decisa il 1986-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173827-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - IRRILEVANZA DELLA "MODICA QUANTITÀ" - INAPPLICABILITÀ DELLA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE SPECIALE DELL'USO PERSONALE.*

Nell'ipotesi di coltivazione di piante produttive di sostanze stupefacenti, la modica quantità è insuscettibile di ogni effetto e non trova applicazione la causa di giustificazione speciale dell'uso personale, terapeutico o no.*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 26 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 28 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)