Sez. 6, Sentenza n. 4275 del 12/01/1987 Ud. (dep. 07/04/1987) Rv. 175600 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - APPLICAZIONE DELL'IPOTESI DI MODICA QUANTITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - APPLICAZIONE DELL'IPOTESI DI MODICA QUANTITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
La mancata previsione della coltivazione di piante (dalle quali è possibile ricavare sostanze stupefacenti o psicotrope) della produzione e fabbricazione di droghe tra le ipotesi elencate nello art. 72 legge 22 dicembre 1978 n. 685, non costituisce una mera svista del legislatore, superabile attraverso l'interpretazione estensiva ma rappresentante il risultato di una incensurabile valutazione di maggiore pericolosità derivato dall'essere la coltivazione, la produzione o la fabbricazione rivolte a creare nuove disponibilità per il mercato e per la circolazione di droghe nel territorio dello stato. (V mass n 161887; (Conf mass n 162553; (Conf mass n 163542; (Conf mass n 163799; (Conf mass n 173827).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 26 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 28 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)