Sez. 1, Sentenza n. 1708 del 23/11/1993 Ud. (dep. 10/02/1994) Rv. 196401 - 01
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Dichiarazioni spontanee dell'imputato | Diritto a renderle nel corso della discussione finale - Esclusione.
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Dichiarazioni spontanee dell'imputato
La facoltà dell'imputato di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché essi si riferiscano all'oggetto dell'importazione, va coordinata con le norme dettate dall'art. 523 cod. proc. pen., che disciplinano lo svolgimento della discussione finale e, segnatamente, con il comma sesto di tale articolo, in base al quale l'interruzione della discussione può essere giustificata solo dall'assoluta necessità di assunzione di nuove prove. Ne consegue che, in detta fase, non essendo assimilabili le dichiarazioni spontanee dell'imputato a nuove prove, deve considerarsi insussistente la facoltà dello stesso imputato di rendere dette dichiarazioni, fermo restando il suo diritto di avere la parola per ultimo, se lo richiede. Non risultano precedenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 494, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 494, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)