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Sez. 5, Sentenza n. 12603 del 02/02/2017 Ud. (dep. 15/03/2017) Rv. 269518 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO | Giudizio - Dibattimento - Dichiarazioni spontanee dell'imputato - Diritto a renderle nel corso della discussione finale attraverso un memoriale - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269518-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO

La facoltà dell'imputato di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione, va coordinata con la previsione del comma sesto dell'art. 523 cod. proc. pen., in base al quale l'interruzione della discussione può essere giustificata solo dall'assoluta necessità di assunzione di nuove prove, talché, non essendo assimilabili le dichiarazioni spontanee dell'imputato a nuove prove, deve escludersi la facoltà dello stesso imputato di rendere dette dichiarazioni, anche attraverso un memoriale in forma scritta indirizzato al giudice, fermo restando il suo diritto di avere la parola per ultimo, se lo richiede.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 494, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)