Sez. 1, Sentenza n. 51190 del 16/09/2014 Cc. (dep. 10/12/2014) Rv. 261981 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro preventivo disposto in procedimento relativo a delitto di cui all'art. 51, comma terzo bis cod.proc.pen. - Questioni in materia di amministrazione dei beni di cui al D.Lgs. n.159 del 2011 - Competenza - Giudice per le indagini preliminari - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di sequestro preventivo ordinario, il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento è competente a decidere delle eventuali istanze in materia di custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo in procedimento relativo ai delitti di cui all'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., anche durante la pendenza del processo, poiché per tali reati si applicano le disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal D.Lgs. del 6 settembre 2011, n.159, in forza dell'art. 12 sexies, comma quarto bis del D.L. n. 306 del 1992. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato la competenza del g.i.p. a decidere sull'istanza di liquidazione dei compensi, presentata dal custode giudiziario in relazione a processo per reati di cui agli artt. 416, 473 e 474 cod. pen. pendente davanti al giudice del dibattimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)