Sez. 1 - , Sentenza n. 28212 del 07/06/2019 Cc. (dep. 27/06/2019) Rv. 276146 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro preventivo disposto anteriormente alla modifica dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. in ordine a reato non rientrante tra quelli previsti dagli artt. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Questioni in materia di amministrazione dei beni - Competenza - Giudice che procede - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di sequestro preventivo disposto anteriormente alla modifica dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in relazione ad un reato non rientrante tra quelli previsti dall'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356, e dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la competenza a decidere sulle istanze relative a custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo appartiene al giudice che procede, e non a quello che ha emesso il provvedimento, trovando applicazione la disciplina generale in materia di misure cautelari prevista dagli artt. 91 disp. att. cod. proc. pen. e 590 cod. proc. pen., dal primo richiamato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 91, Legge 17/10/2017 num. 161, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 306 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)