Sez. 3, Ordinanza n. 23086 del 11/08/2025 (Rv. 676263-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Atto di riassunzione - Notificazione alla parte personalmente - Nullità - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
La notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore costituito - come prescritto dall'art. 170, comma 1, c.p.c. e dall'art. 125, comma 3, disp. att. c.p.c. - impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, salvo che il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tal caso, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di fare valere tale vizio.
Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 170 com. 1, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)