Sez. 2, Sentenza n. 1676 del 29/01/2015 (Rv. 633984 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Notifica dell'atto di riassunzione alla parte personalmente anziché al suo procuratore costituito - Invalidità - Sanatoria ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
La notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore costituito, come prescritto dall'art. 170, primo comma, cod. proc. civ. e dall'art. 125, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, salvo che il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 170 com. 1, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)